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ART. 1, COMMI 231-252 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

I commi 231-252 della Legge di Bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, ponendosi sostanzialmente in linea con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).
Resta fermo l’annullamento automatico delle cartelle fino ad euro 1.000,00 (commi 222-230).
Potranno aderire a tale definizione agevolata anche i soggetti decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione, i quali avranno così una seconda chance e a condizioni più vantaggiose.

L'agente della riscossione ha l'onere di fornire i dati necessari per individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e il proprio sito internet.

Entro il 30 aprile 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata, deve presentare una dichiarazione all’agente della riscossione, con modalità telematica (indicazioni più precise saranno disponibili nel sito internet dell’agente della riscossione), contenente la volontà di applicare le norme in questione.
Inoltre, nella dichiarazione si deve evidenziare: il numero delle rate prescelto e l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi interessati, in tal caso il contribuente deve assumersi l’impegno a rinunciare all’eventuale giudizio pendente che, su presentazione di copia della dichiarazione, è sospeso dal giudice fino al pagamento del dovuto; l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti.
La dichiarazione già presentata può essere integrata entro il 30 aprile 2023.

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, e, in caso di scelta del pagamento dilazionato, la data di scadenza di ciascuna rata.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in modo dilazionato, in tal caso vengono concesse massimo 18 rate:
- la prima e la seconda, ciascuna del 10% dell’importo dovuto, scadono, rispettivamente, il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Sono dovuti, a decorrere dall’1 agosto 2023, interessi al tasso del 2%.

Il pagamento può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore, mediante bollettini precompilati allegati alla comunicazione delle somme dovute dell’agente della riscossione o presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

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